Scioperi Aerei e Diritti Del Passeggero

Scioperi Aerei Fiumicino

Il regolamento CE 261/04 tratta i diritti minimi dei passeggeri in caso di: cancellazione di un volo aereo, prolungato ritardo, negato imbarco e sistemazione in classe inferiore, per tutti i voli (di linea, charter e low cost) in partenza da un aeroporto comunitario, oppure da un paese extra UE purché effettuato da una compagnia comunitaria.

Vediamo qui, secondo questo regolamento, quali sono i diritti di un passeggero che vede il suo volo cancellato, considerando anche l’evento eccezionale come per uno sciopero.

In generale per cancellazione di un volo si intende “la mancata effettuazione di un volo, precedentemente previsto, e sul quale sia stato prenotato almeno un posto” (art. 2, paragrafo 1 del regolamento).

La Carta Dei Diritti Del Passeggero, edita dall’ENAC sulla base del regolamento visto sopra e del Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, ci dice che questi diritti riguardano in particolare chi:

  1. Possiede un biglietto aereo;
  2. Ha una prenotazione confermata;
  3. Si presenta in accettazione nei tempi e nei modi indicati dalla compagnia aerea o, in assenza di indicazione, non oltre 45 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.

Non riguardano invece:

  1. Chi viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile direttamente al pubblico;
  2. Le persone cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, sicurezza, o documenti di viaggio non validi;

Quali sono le forme di tutela previste per la cancellazione di un volo?

Parlando in termini generali, senza considerare le circostanze eccezionali, sempre nella Carta Dei Diritti Del Passeggero troviamo che, in caso di cancellazione il passeggero ha diritto a:

  1. Rimborso del biglietto o, in alternativa, alla riprotezione (cioè la ri-prenotazione del posto) in altro volo (Art. 8);
  2. L’assistenza (Art.9);
  3. In alcuni casi alla compensazione pecuniaria (Art.7), cioè ad un indennizzo sotto forma di denaro.

Diciamo subito che, in generale, gli scioperi aerei rientrano nelle cosiddette circostanze eccezionali. Abbiamo scritto in generale perché più avanti vedremo che non sempre è così, con tutto ciò che ne consegue per eventuali richieste di indennizzo.

Il primo punto si riferisce all’articolo 8 del regolamento, intitolato: Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo. Dove per rimborso ci si riferisce al prezzo pieno del biglietto acquistato per il viaggio o le parti di viaggio non effettuate, o per quelle già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero. A leggere quest’ultimo punto confessiamo di essere curiosi di sapere quanti passeggeri hanno effettivamente ottenuto un rimborso di voli già effettuati!

Il secondo punto, l’assistenza al passeggero, fa riferimento all’articolo 9 del regolamento Europeo, nel quale si legge che il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:

  • Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • Alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti…
  • Al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione;
  • Ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche, o messaggi via telex, fax o posta elettronica;

Questi diritti, il diritto al rimborso o alla riprotezione ed il diritto all’assistenza da parte della compagnia aerea, non sono scindibili. Per cui, ad esempio, oltre al rimborso del biglietto deve essere fornita anche assistenza al passeggero. Questo lo si capisce leggendo l’articolo 5 del Regolamento:

“In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8 (cioè il rimborso o la riprotezione); b) è offerta l’assistenza del vettore operativo…”

Anche nel prospetto riassuntivo della Carta Dei Diritti Del Passeggero si vede che la cancellazione di un volo, anche in caso di evento eccezionale come lo sciopero, prevede sempre anche l’assistenza del passeggero, a prescindere dalla scelta effettuata.

Scriviamo questo perché non sempre è chiaro, nei casi considerati dal regolamento sopra, che l’assistenza è un obbligo sempre presente, eccetto nel caso di rinuncia volontaria di imbarco da parte del passeggero. Inoltre anche leggendo i regolamenti di alcune compagnie c’è il rischio di intendere, diciamo così, che il rimborso del biglietto escluda l’assistenza. Attenzione quindi.

Per il terzo punto, la compensazione pecuniaria, che non è intesa come risarcimento del danno, ma come una somma forfetaria, cioè in misura fissa precedentemente convenuta, queste somme sono state così suddivise:

  1. 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
  2. 400 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  3. 600 € per tutte le altre tratte;

Se la compagnia offre al passeggero un volo alternativo che riesca a far raggiungere la destinazione originale con un ritardo rispettivamente di 2, 3 e 4 ore, la stessa compagnia può ridurre la compensazione in misura del 50%.

Inoltre la compagnia aerea non è obbligata alla compensazione se:

  1. Può provare che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali come: condizioni metereologiche avverse, rischi per la sicurezza e scioperi;
  2. I passeggeri interessati siano stati informati almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
  3. Siano stati informati della cancellazione in un tempo compreso tra due settimane a sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e che sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto al volo originale con arrivo non più tardi di quattro ore rispetto sempre allo stesso volo;
  4. siano stati informati della cancellazione meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto;

L’avviso da parte della compagnia aerea non deve essere inteso semplicemente come annuncio pubblicato sui propri canali di comunicazione, come il sito internet, ma deve essere direttamente indirizzata all’interessato. Questo è conseguenza diretta del rispetto da parte della stessa compagnia del paragrafo 4 dell’articolo 5 del regolamento, secondo il quale “L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”.

Schema Riassuntivo Diritto All’Indennizzo

Quindi, riassumendo, se il mio volo è stato cancellato a causa di uno sciopero, quali diritti minimi devo vedere rispettati?

Innanzitutto devo essere avvisato direttamente dalla compagnia aerea; per i tempi elencati sopra fanno fede le date di proclamazione pubblicate sul sito della Commissione di Garanzia Sulla Legge Dello Sciopero Per i Servizi Pubblici Essenziali, oppure sul sito del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti.

E’ importante prendere nota di date ed orari pubblicati perché ci sono stati casi in cui la compagnia aerea ha annullato voli che in realtà non rientravano nella fascia oraria dello sciopero.

Inoltre è importante anche conoscere cosa dice la legge riguardo agli scioperi di Servizi Pubblici Essenziali, come trattato in altri nostri articoli, oppure dando un’occhiata alla delibera del 13 ottobre 2014, soprattutto al suo articolo 8 che tratta dei periodi in cui non possono essere proclamati scioperi, e cioè:

Posso quindi decidere per il rimborso del biglietto oppure la riprotezione in altro volo disponibile quanto prima, o in una data successiva di mio gradimento a seconda delle disponibilità dei posti;

Se dovessi trovarmi in Aeroporto al momento della cancellazione, ho diritto sempre all’assistenza da parte della compagnia aerea (l’eventuale rimborso del biglietto non esclude affatto l’assistenza).

Infine per l’eventuale compensazione pecuniaria, se la cancellazione del volo è dipesa da uno sciopero, non ne ho quindi mai diritto?

Naturalmente sui canali ufficiali delle compagnie aeree, degli enti di vigilanza e di assistenza al volo, questo è sempre ribadito. Ma vale la pena quantomeno considerare l’origine dello sciopero, visto che una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che lo sciopero selvaggio, ad esempio quello del personale di compagnia aeree che è venuto a conoscenza di future ristrutturazioni aziendali, e quindi probabili loro licenziamenti, non è considerato circostanza eccezionale, pertanto i passeggeri coinvolti vanno indennizzati.  

Come Presentare Reclamo

Il reclamo, per i casi visti sopra, va innanzitutto presentato direttamente alla compagnia aerea. Se entro sei settimane non si riceverà risposta, o la risposta non è soddisfacente, si può presentare reclamo:

All’ENAC compilando il modulo al seguente indirizzo;

Agli Organismi di Attuazione compilando il modulo sul sito della Commissione Europea a quest’altro indirizzo.

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